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Come fa un imprenditore oggi ad evitare la “Crisi d’impresa”? Come fa a non farsi travolgere dalla turbolenza del mercato o semplicemente a reagire a quanto era del tutto imprevedibile?
Il “Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” è stato introdotto con il D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 ed ha riformato la vecchia “normativa fallimentare”. L’obiettivo è di far emergere con tempestività i segnali di un eventuale stato di crisi aziendale.
Viene richiesta maggiore trasparenza nelle informazioni aziendali che provengono dalla contabilità, conciliando perfettamente l’attività di controllo con le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Il Codice impone infatti all’imprenditore e ai suoi collaboratori l’obbligo di valutare costantemente se l’azienda abbia un “adeguato assetto organizzativo“, se sussista il necessario equilibrio economico-finanziario e quale sia il presumibile andamento della gestione aziendale.
L’istituto dell’allerta è lo strumento ritenuto più idoneo dal legislatore per intercettare i primi segnali di crisi ed intervenire prontamente per non rendere una crisi aziendale in una insolvenza sistemica. Ecco quindi che gli organi di controllo societari ed i creditori pubblici qualificati, insieme all’imprenditore, hanno l’obbligo di segnalare con tempestività gli indizi di crisi di impresa all’organo amministrativo. Il legislatore prevede cinque dimensioni di crisi: organizzativa, economico e finanziaria, prospettica, tributaria e previdenziale.
Se dal punto di vista organizzativo la valutazione sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo è rimessa all’organo di controllo o al revisore, esistono dei dati oggettivi che fanno presupporre lo stato di crisi. Si tratta degli indicatori della crisi (early warning), indici volti a misurare l’equilibrio reddituale, economico e patrimoniale al superamento dei quali sorgono in capo all’imprenditore e all’organo di controllo gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
Sono indici di crisi secondo il Nuovo Codice:
- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso;
- sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’art. 24:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’art. 13, co. 2 e 3, del D.Lgs. 14/2019.
Gli indici a cui si fa riferimento nell’art. 13, co. 2 e 3, del D.Lgs. 14/2019 sono redatti con cadenza almeno triennale dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Commercialisti e dei Revisori Contabili) che elabora indici specifici per le start-up, le PMI innovative, le società in liquidazione e le imprese costituite da meno di due anni. Sono esplicitamente previste anche le soglie di debito scaduto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’agente della riscossione oltre le quali scatta l’obbligo di segnalazione.
Queste dimensioni sono però immortalate in uno specifico istante della vita aziendale, fotografia di una situazione presente, mentre ciò che si vuole garantire è la continuità aziendale nel tempo. Per questo fa parte della verifica anche il prevedibile andamento della gestione, situazione che apre alla necessità di pianificare in ottica prospettica l’attività imprenditoriale.
Per essere efficienti nell’attività di monitoraggio, non è sufficiente quindi, avere un insieme di indicatori, magari calcolati, come spesso capita, da un professionista esterno. È necessario impostare un adeguato sistema organizzativo costruito su misura per l’impresa. Oltre a gestire l’elaborazione degli indicatori di crisi (allerta) interviene concretamente a supporto dei decisori per tracciare la rotta ed evitare la possibile criticità.
L’obiettivo del legislatore è far sì che le imprese organizzino un proprio sistema immunitario per aggredire preventivamente possibili infezioni. Proprio come in un organismo, la presenza di anticorpi non è sufficiente a combattere un virus e un solo indicatore non è di per sé sufficiente ad evitare una crisi. Infatti, se per gli anticorpi è necessario essere indirizzati verso una determinata area, con gli indicatori è indispensabile costruire un sistema di reazione a fronte dei risultati di tale indicatore.
Per far questo è necessario :
- Definire gli indicatori più adatti a seconda della tipologia d’impresa;
- Definire i target e i range di criticità di tali indicatori per l’azienda;
- Progettare la modalità di popolamento dei dati per gli indicatori;
- Definire la responsabilità sia nel popolamento dei dati sia dell’architettura informatica alla base della creazione del dato e dell’indicatore stesso;
- Individuare una procedura di “lettura” dell’indicatore con responsabilità di azione.
Cosa cambia effettivamente con il “Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”, un piccolo grafico riassuntivo.

Il controllo di gestione è uno strumento per monitorare l’efficacia ed efficienza dell’azienda, indirizzare i comportamenti verso l’obiettivo imprenditoriale e apprendere anche dagli errori.